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I giudici e il parafulmine di Robespierre

L’aneddoto legale è interessante. Il futuro ispiratore e membro del comitato di salute pubblica, Maximilien Robespierre nel 1783 era un avvocato, nella sua Arras. La sua carriera comincia con un grande successo. Difende il signor Vissery de Bois-Valé al quale la comunità del suo paese, Saint-Omer, vuol far disinstallare un parafulmine costruito sul tetto e che la comunità stessa giudicava pericoloso.

Il caso era già stato oggetto di ordinanza giudiziaria e il signor Vissery aveva perduto. Ma compare il futuro deputato e brillantemente vince la causa con due argomenti: il primo è che il parafulmine non può essere pericoloso perché la scienza elettrica – “i cui principi sono elementari” – lo dimostra; il secondo argomento è che il giudice non ha bisogno di esperti, la scienza è evidente a tutti, salvo a persone piene di pregiudizi e superstizioni. Così facendo, Robespierre cambia la storia della giurisprudenza illuministicamente: la ragione umana, chiunque ragioni, è sempre la medesima e, a prescindere da luoghi, tempi e appartenenze è precisa, efficiente, efficace, evidente. Come fa notare il libro Il giudice e la buona scienza di Alessia Farano, che riporta l’aneddoto, qui inizia l’idea di un giudizio nel quale il giudice è direttamente dipendente dalla Scienza, con la maiuscola, che ha sempre trovato molti seguaci in ogni Paese dal parafulmine fino al Covid 19. Tuttavia, nota ironicamente l’autrice, è stato poi scoperto che Robespierre aveva torto e che il parafulmine costruito da Vissery, per il modo in cui era costruito, era di fatto pericoloso per lui e la comunità.

Anche in una versione più edulcorata rispetto alla pretesa illuminista della Scienza autoevidente per il giudice, la questione della relazione tra giudice e scienza esiste. In effetti, il caso Vissery serve per illustrare il problema: il giudice deve essere anche uno scienziato di ogni disciplina? O, in forma mediata, deve applicare pedissequamente quanto dicono gli esperti delle discipline? E, se non può essere né l’una né l’altra cosa, in base a quale criterio potrà giudicare se accettare o meno il parere esperto?

A leggere tutto il libro, che affronta le varie opzioni possibili nella recente storia della giurisprudenza, viene in mente che in effetti il giudice deve soprattutto essere dotato di senso comune critico – per usare la dizione del mio amato Peirce – ossia debba essere allenato a utilizzare i migliori argomenti disponibili facendo leva sulle premesse di quello che i filosofi scozzesi chiamavano senso comune e il nostro Manzoni buon senso. La prima caratteristica di questa concezione della ragione è di sapere che la verità processuale non è mai la verità metafisica delle cose e nemmeno una propria invenzione o costruzione. È una verità approssimativa, che parte da dati parziali e che deve tendere a un ideale di compiutezza senza mai poterla né doverla raggiungere. Allo stesso modo, fa parte di questo senso comune il sapere che anche le scienze più esatte hanno grandi margini di errore e che più si occupano di fenomeni nuovi, come era il parafulmine al tempo di Robespierre, più sono incerte. Infine, che il pensiero del popolo e delle comunità è spesso inesatto ma parte sempre da qualche dato o preoccupazione seria che non può mai essere disprezzata, soprattutto quando coinvolge la vita delle singole persone.

Certo, il senso comune critico non vuol dire infallibilità ma gli errori più gravi, come quelli raccontati da Manzoni nella celebre Storia della colonna infame, non sono legati alla cattiveria dei tempi e delle leggi ma sono quelli dovuti alla pressione politica mescolata con l’ideologia, cioè con quel tipo di immoralità che riguarda la dinamica del conoscere, per la quale il giudice salta le regole che continuano a esistere pur nella più ingiusta delle legislazioni. Così, il senso comune è alterato dal potere politico e la critica viene uccisa dal prevalere delle idee o dell’interesse personale sulla realtà. Quest’ultima, sebbene vaga, sarebbe una buona guida per il giudice, come esprimeva icasticamente Dostoevskij dicendo che i giudici sbaglierebbero molto di meno se guardassero gli imputati in faccia.

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